Whistleblowing

Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing

Applicazione on line per le segnalazioni di illeciti o irregolarità e comunicazioni di misure ritorsive, ai sensi dell'art. 54-bis, d.lgs. 165/2001, c.d. Whistleblowing

Il sistema dell’USRC per la segnalazione di condotte illecite accessibile all’url https://usrc.segnalazioni.net è indirizzato al whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.
Ti ricordiamo che ai fini della disciplina del whistleblowing, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
Ti ricordiamo inoltre che la disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.
Registrando la tua segnalazione su questo portale, otterrai un codice identificativo univoco, “key code”, che dovrai utilizzare per “dialogare” con USRC in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.
Ricordati di conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.

  • A cosa serve il whistleblowing

L’Applicativo si inserisce ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, nelle attività di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti.
Il RPCT, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)», in un’ottica di prevenzione della corruzione, può avviare gli accertamenti interni all’Amministrazione, interloquire con altri organi dell’Ufficio (O.I.V. e U.P.D.) o disporre l’invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l’Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza.

  • A cosa NON serve il whistleblowing

NON tutela diritti e interessi individuali;

NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime;

NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;

NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante;

NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati.

  • Informazioni su sicurezza e confidenzialità

Grazie all’utilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati, il codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione registrata su questo portale consente al segnalante di “dialogare” con USRC in modo anonimo e spersonalizzato.
Grazie all’utilizzo di questo  protocollo, a partire dall’entrata in funzione del presente portale, il livello di riservatezza è dunque aumentato rispetto alle pregresse modalità di trattamento della segnalazione. Inoltre, l’utilizzo della piattaforma informatica garantisce anche una maggiore celerità di trattazione della segnalazione stessa, a garanzia di una più efficace tutela del whistleblower.



Si rammenta che le segnalazioni possono essere inoltrate anche all’ANAC tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/

Data di creazione: 04/05/2021
Data di ultima modifica: 04/05/2021